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Per malattia professionale si intende una malattia dovuta al lavoro. La causa della malattia agisce lentamente nei vari anni di lavoro svolto, causando alla fine nel lavoratore una riduzione della capacità di svolgere il proprio impiego.

L’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), ente presso cui i datori di lavoro devono assicurare i propri dipendenti, risarcisce i danni provocati dalle malattie professionali, attraverso rimborsi di tipo economico, sanitario e riabilitativo.

Per ottenere i rimborsi INAIL, la malattia deve essere:

  • Avvenuta durante un lavoro assicurato
  • Dovuta ad una “causa lenta” nel tempo
  • Causata da elementi presenti sul luogo di lavoro di cui si sono dimostrate le conseguenze dannose

Il lavoratore può fare denuncia di malattia professionale al proprio datore di lavoro entro 15 giorni dal manifestarsi dei primi sintomi. Per attivare le procedure, bisogna inviare al proprio responsabile un certificato medico, che dovrà indicare la malattia professionale, la data, l’eventuale astensione dal lavoro e i giorni di prognosi. Questo certificato può essere rilasciato da qualsiasi medico, come il medico curante. Il primo certificato medico consente all’INAIL di avviare la pratica, mentre il certificato continuativo di malattia ed il certificato definitivo confermano rispettivamente il proseguimento temporaneo o definitivo dell’incapacità a svolgere il proprio lavoro.

Le malattie professionali si suddividono in tabellate e non tabellate.

Nel caso delle malattie tabellate, è già stato definito dalla legge il collegamento con il lavoro svolto (ad esempio contatto con amianto e sviluppo di tumore del polmone). Pertanto, al lavoratore spetta unicamente il compito di dimostrare di aver svolto quel tipo di lavoro, perché è ormai verificato che esso può generare la conseguente malattia (è possibile consultare la lista delle patologie tabellate al seguente link https://www.inail.it/cs/internet/docs/ucm_150169.pdf).

Le malattie professionali non tabellate, invece, sono tutte le altre malattie non riportate negli elenchi di cui sopra. In questo caso al lavoratore spetta anche l’obbligo di dimostrare che la malattia è stata effettivamente causata dal lavoro effettuato negli anni precedenti.

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