• Suffisso css articolo: main-color-lavoro

È un incidente del lavoratore avvenuto sul lavoro oppure nel viaggio per andare o rientrare dal luogo di lavoro, che causa l’incapacità temporanea a svolgere il proprio mestiere nei giorni successivi.

Nel momento in cui si verifica un infortunio, lo stipendio dei primi 4 giorni di assenza sarà pagato dal datore di lavoro. Dal quinto giorno in poi, l'assegno per l'infortunio sarà dato dall'INAIL, fino alla completa guarigione del lavoratore.

Ha diritto a ricevere l’indennità di infortunio qualunque lavoratore, con regolare contratto il cui mestiere risulti fra le classificazioni ISTAT e le tabelle di decodifica consultabili al seguente link https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/denuncia-infortunio/tabelle-di-decodifica.html

In caso di infortunio, anche di lieve entità, occorre rivolgersi al medico dell’azienda, al medico curante o al Pronto Soccorso. Il medico che esegue la prima visita dopo l’infortunio è obbligato a rilasciare un certificato medico nel quale, oltre alla diagnosi, viene indicato il numero dei giorni di incapacità a lavorare.

Il lavoratore dovrà poi informare il datore di lavoro dell’infortunio, fornendo il certificato medico. In caso di prognosi superiore ai tre giorni, il datore di lavoroha l’obbligo di denunciare l’infortunio all'INAIL entro due giorni dalla ricezione del certificato medico (entro 24 ore in caso di infortunio mortale). Se, invece, la prognosi risulta inferiore ai 3 giorni, il datore di lavoro non deve presentare alcuna denuncia a meno che, successivamente, l'assenza dal lavoro venga prolungata con un ulteriore certificato medico.

Home Page Footer

footer ue fondo socialefooter pon inclusionefooter ministero lavoro

footer ucscfooter ucsc disclaimerfooter ucsc logo

Back to Top